Siamo certificati come responsabile amianto per il censimento dell’amianto nei condomini. Per immobili antecedenti al 1995 sussiste l’obbligo di censimento dell’amianto. Se l’edificio è stato costruito dopo il 1995, si può essere pressoché sicuri che non ci sia amianto, il cui uso era già vietato per legge.
La produzione e la commercializzazione di beni e manufatti contenenti amianto e suoi derivati, è vietata a partire dal 28/04/94 (data di entrata in vigore della Legge 257/92). Nonostante non esista l’obbligo della rimozione, da parte del proprietario o del fruitore di un immobile, il D.M. 06/09/1994 ne ha previsto la cosiddetta “mappatura”, ovvero la localizzazione all’interno di una struttura, nonché la sua valutazione. Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994, individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è obbligatorio, al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.