AMIANTO
Cappello Camino

CENSIMENTO AMIANTO NEGLI EDIFICI ANTE '95

Se l’edificio è stato costruito dopo il 1995, si può essere pressoché sicuri che non ci sia amianto, il cui uso era già vietato per legge. Per edifici costruiti prima del 1995, bisogna verificarne la presenza. L’amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell’edificio: dalle coperture, alle porte REI, ai vani ascensore fino ad arrivare agli elementi delle caldaie.
La produzione e la commercializzazione di beni e manufatti contenenti amianto e suoi derivati, è vietata a partire dal 28/04/94 (data di entrata in vigore della Legge 257/92).
Nonostante non esista l’obbligo della rimozione, da parte del proprietario o del fruitore di un immobile, il D.M. 06/09/1994 ne ha previsto la cosiddetta “mappatura”, ovvero la localizzazione all’interno di una struttura, nonché la sua valutazione.
Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994, individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è obbligatorio, al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.

I SERVIZI OFFERTI DA MAT:

-Censimento amianto con sopralluoghi in tutti gli ambienti condominiali e dove è possibile accedere nelle parti private;
-Campionamento eseguito da personale qualificato e analisi manufatti dubbi eseguita da laboratori specializzati;
-Programma di controllo e manutenzione amianto.
Se i materiali di amianto sono integri non suscettibili di danneggiamento si attua un controllo periodico.
Se i materiali sono integri suscettibili di danneggiamento si deve attuare un programma di manutenzione e controllo (e se i rischi di danneggiamento non possono essere ridotti si deve attuare un intervento di bonifica a medio termine).
Se i materiali sono danneggiati si deve intervenire in tempi brevi.

Attività obbligatorie dell’amministratore:
-Il censimento e la mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto all’interno della struttura;
-La valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti;
-L’attuazione delle corrette procedure di manutenzione e controllo dei MCA, se esistenti;
-Il rispetto degli obblighi di legge, applicabili nei cantieri di bonifica amianto.

AMIANTO
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VANO ASCENSORE RIVESTIMENTO AMIANTO
Particolare vano ascensore
AMIANTO MASTICE VETRATA CONDOMINIALE
Mastice serramenti
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