Se l’edificio è stato costruito dopo il 1995, si può essere pressoché sicuri che non ci sia amianto, il cui uso era già vietato per legge. Per edifici costruiti prima del 1995, bisogna verificarne la presenza. L’amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell’edificio: dalle coperture, alle porte REI, ai vani ascensore fino ad arrivare agli elementi delle caldaie.
La produzione e la commercializzazione di beni e manufatti contenenti amianto e suoi derivati, è vietata a partire dal 28/04/94 (data di entrata in vigore della Legge 257/92).
Nonostante non esista l’obbligo della rimozione, da parte del proprietario o del fruitore di un immobile, il D.M. 06/09/1994 ne ha previsto la cosiddetta “mappatura”, ovvero la localizzazione all’interno di una struttura, nonché la sua valutazione.
Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994, individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è obbligatorio, al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.